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| manifesto
programmatico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| regolamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| bilanci
consuntivi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
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Istituto
> Statuto
Art. 1 – Scopi
Tra i costituiti, che si sono proposti di dare un impulso vivo e concreto
allo sviluppo dell’Europa e dell’unità politica europea,
attraverso progetti di studio, di ricerca e di formazione, è costituita
la Fonda-zione denominata «Istituto Italiano per gli Studi Europei»,
con sede legale ed amministrativa in Giugliano in Campania nel Palazzo Palumbo,
già Palazzo Colonna di Stigliano, al Corso Campano n. 134.
Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all’estero,
onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità
della fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo
ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali
di supporto alla Fondazione.
I principi ispiratori delle attività della Fondazione sono più
ampiamente esposti nel “PREAMBOLO” e nel “MANIFESTO PROGRAMMATICO”,
che sono allegati all’atto costitutivo.
Art. 2
La Fondazione non ha scopo di lucro.
Scopo della Fondazione è quello di pro-muovere, svolgere ed aiutare
lo sviluppo e la diffusione degli studi e delle idee sull’Europa nonchè
quello di contribuire, attraverso un alto livello di formazione, allo sviluppo
della personalità umana, delle conoscenze e competenze, cercando
di creare una relazione di continuità tra gli obiettivi della formazione
e le esigenze del lavoro e delle organizzazioni sociali.
L’Istituto promuoverà e svolgerà tutti gli studi che
possano concorrere ad approfondire le ricerche sulla storia e la realtà
dell’Europa, con particolare riguardo alle zone in ritardo di sviluppo,
cercando di promuovere la crescita del territorio, del lavoro e dell’occupazione
nel rispetto dei principi di libertà e democrazia.
Art. 3 –Attività strumentali, accessorie e connesse
Le forme e le modalità attraverso le quali la Fondazione perseguirà
le sue finalità, saranno determinate e disciplinate dal Consiglio
di-rettivo dell’Istituto, di cui al successivo art. 8.
Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l’altro:
- promuovere il lavoro di studio e di ricerca nell’ambito delle discipline
filosofiche, giuridiche, politiche, storiche, economiche, diplomatiche e
scientifiche (e di ogni altra disciplina che possa ad esse fornire motivi
e suggerimenti), attraverso corsi di lezioni, di alta formazione, di esercitazioni
e conferenze e attraverso indagini e ricerche in archivi pubblici e privati
in Italia e all’estero;
- organizzare e gestire attività di formazione culturale e professionale,
attraverso la redazione nonché la realizzazione di progetti specifici
anche in collaborazione con Enti pubblici e privati, nella prospettiva di
favorire e sviluppare l’occupazione con particolare riferimento alle
zone in ritardo di sviluppo dell’Europa;
- assicurare che il lavoro di studio, di ri-cerca e di formazione, possa
svolgersi in forme aperte, a contatto con le istituzioni e gli studiosi
che operano nell’ambito delle discipline umanistiche e scientifiche;
e promuovere la circolazione delle informazioni e la conoscenza dei risultati
dell’elaborazione teorica, i quali siano in rapporto più stretto
con le esi-genze dell’indagine storica e politica, sia entro l’ambito
italiano, sia nell’ambito inter-nazionale;
- promuovere la pubblicazione di atti, do-cumenti, monografie e studi, nei
quali si condensino i risultati della sua attività; e promuovere
insieme le pubblicazioni che saranno suggerite dalle esigenze della sua
attività, in relazione ai fini istituzio-nali, sia in formato cartaceo
che in formato elettronico, attraverso tutti gli strumenti di diffusione;
- promuovere, in particolare, la traduzione di opere di alto valore filosofico,
giuridico, storico, politico e scientifico, an-che se di ardua diffusione
commerciale;
- bandire, ove le circostanze lo suggeri-scano e lo consentano, concorsi
per borse di studio e premi, nonché concludere contratti di tutoraggio
e di ricerca aperti a studiosi nelle discipline storiche, filosofiche e
scientifiche e nei settori che si mostrano più degni di incoraggiamento
e di promozione, in coerenza con i fini istituzionali;
- costituire una Biblioteca e assicurarne l’incremento, nei suoi diversi
settori, e la crescita degli eventuali Archivi di materiale do-cumentario
e manoscritto; promuovere la pubblicazione dei cataloghi della Bi-blioteca
e degli indici del materiale do-cumentario;
- organizzare e gestire una Sala Multimediale aperta al pubblico che favorisca
la diffusione delle conoscenze telematiche al fine di contrastare le varie
forme di analfabetismo informatico che preoccupano l’Europa;
- istituire, con la collaborazione di docenti e di studiosi, altri organismi
nei quali si pos-sano raccogliere attività di studio e di ri-cerca
nell’ambito di particolari disci-pline;
-- promuovere relazioni e scambi culturali ispirati ai principi generali
affermati nel già citato “MANIFESTO PROGRAMMATICO”;
- istituire e gestire un portale telematico che permetta una migliore diffusione
della cultura e dell’arte, con particolare riferimento a quella della
Campania, e delle attività della Fondazione;
- organizzare e gestire mostre stabili o itineranti relative ai fini istituzionali.
La Fondazione, per il raggiungimento degli scopi, potrà convenzionarsi
con le Università e i Centri di Ricerca italiani e stranieri, potrà
accedere a tutte le forme di finanziamento e contribuzione previste dalla
normativa sia nazionale che comunitaria.
La Fondazione può aderire o affiliarsi ad enti e/o organismi locali,
nazionali od esteri, che perseguono i suoi stessi fini.
Art. 4 – Patrimonio
Il patrimonio dell’Istituto è in primo luogo costituito da
un fondo di dotazione di lire un milione, che è versato contestualmente
ed in parti uguali da tutti i presenti, nonché da una Biblioteca
e dai successivi incrementi a qualsiasi titolo dello stesso.
Il patrimonio dell’Istituto è altresì costi-tuito dalle
erogazioni e dai sussidi, sotto forma di beni mobili ed immobili, che ver-ranno
ulteriormente disposti a favore della Fondazione, sia dai fondatori, sia
da enti pubblici o da privati con espressa destinazione ad incremento del
patrimonio.
Art. 5 – Fondo di gestione
Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito:
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività
della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente
destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali
o da altri enti pubblici o privati;
- dai contributi dei fondatori, degli aderenti e dei sostenitori;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali
e connesse;
Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento
della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.
Art. 6 – Organi
Organi della Fondazione sono:
- il Presidente onorario;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario generale;
- il Comitato scientifico;
- il Collegio dei revisori dei conti.
Art. 7 – Presidente onorario
Alla presidenza onoraria della Fonda-zione il Consiglio direttivo, di cui
all’art. 8, può designare una figura rappresentativa delle
istituzioni ed, in ogni caso, una personalità di riconosciuto valore
civile, che conserverà la carica per cinque anni.
La nomina può riferirsi a persona che ricopra cariche istituzionali,
in ragione delle funzioni svolte. In tal caso la carica di Presidente onorario
sarà attribuita pro tempore, seguendo la durata della carica pubblica
rivestita.
Il Presidente onorario partecipa ai lavori del Consiglio direttivo e del
Comitato scien-tifico dell’Istituto, con il potere di formulare proposte
e pareri.
Art. 8 – Il Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di sette membri ad
un massimo di dieci membri, a scelta del consiglio stesso, il quale all’
uopo potrà: - aumentarne il numero fino al detto massimo nominando
direttamente i membri aggiunti;
- ovvero ridurne il numero fino al detto minimo, senza peraltro poter procedere
a revoca dei consiglieri in carica.
Il Consiglio direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Segretario
generale; questi ultimi durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.
Il Consiglio direttivo si riunisce di regola almeno una volta l’anno,
su convocazione del Presi-dente.
Il Consiglio può deliberare quando siano presenti almeno la metà
dei suoi compo-nenti. Le deliberazioni sono prese a mag-gioranza, e, nel
caso di parità di voti espressi, decide il voto del Presidente.
Le cariche dei consiglieri sono gratuite, sempre che non siano delegate
a qualcuno di essi particolari funzioni di direzione scientifica, amministrativa
o specifici incarichi di ricerca. Nei casi che fanno eccezione, il Consiglio
direttivo defi-nisce la materia con apposita delibera.
Art. 9
Il Consiglio direttivo dirige tutte le atti-vità della Fondazione
curando l’amministrazione dei beni e l’organizzazione e il funziona-mento
dei servizi. In particolare il Consiglio dovrà:
- decidere in merito alle proposte di artico-lazione e di eventuale allargamento
delle attività della Fondazione, in coerenza con i fini istituzionali,
e provvedere alle misure ne-cessarie per la loro attuazione;
- disporre l’impiego dei fondi nelle forme più convenienti,
in relazione ai pro-grammi di attività della Fondazione;
- predisporre e approvare i bilanci preventivi entro il 31 dicem-bre precedente
l’anno di riferimento e i bilanci consuntivi entro il 31 luglio dell’anno
successivo all’esercizio di riferimento;
- designare, su proposta del Presidente, uno o più bibliotecari,
il direttore dell’ufficio finanziamenti e progetti, ed eventualmente
un amministratore delegato ed un responsabile della rete informatica e della
Sala multimediale;
- provvedere alla nomina del personale amministrativo d’ordine e di
servizio; fissare le condi-zioni per le diverse prestazioni e il rela-tivo
trattamento;
- provvedere alla no-mina dei membri del Comitato scientifico, secondo quanto
stabilito al successivo art.15.
I verbali delle deliberazioni del Consiglio direttivo devono essere trascritti
in ordine cronologico su appositi registri e ne deve essere curata la regolare
tenuta.
Art. 10
La Direzione di tutte le attività della Fondazione è affidata
al Consiglio direttivo.
Il Consiglio direttivo segue l’andamento generale dei lavori della
Fondazione, e si preoc-cupa di garantire che la sua attività, per
il contenuto e per il livello della produzione scientifica e dell’insegnamento,
sia piena-mente rispondente alle finalità istituzionali. In particolare,
il Consiglio ha l’obbligo di assicurarsi che gli studiosi e i docenti
di-spongano dei mezzi necessari per un profi-cuo lavoro, e che la loro attività
si svolga at-traverso intensi rapporti e scambi di idee, e a contatto con
l’ambiente culturale e na-zionale ed internazionale, nel confronto
aperto con le elaborazioni di maggiore di-gnità teorica e scientifica.
Per questa parte del suo lavoro, il Consiglio direttivo può giovarsi
della collaborazione del Comitato Scientifico, del Direttore degli studi
e dei di-rettori di ricerca.
In questo ambito, il Consiglio direttivo dovrà:
- provvedere alla redazione, all’approva-zione e all’aggiornamento
di un regola-mento della Fondazione, il quale, tra l’ altro, disciplini
le attività di studio, formazione e di ricerca, che si rac-colgono
intorno alla stessa, e defi-nisca in particolare, le condizioni di ac-cesso
alla Biblioteca e le modalità per la consultazione dei libri, con
l’espresso di-vieto del prestito esterno;
- deliberare in merito al conferimento degli incarichi per le attività
di ricerca e l’insegnamento, nell’ambito della Fondazione;
- deliberare in merito alle borse di studio della Fondazione.
Art. 11
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di nomi-nare un Direttore degli
studi, un condiret-tore e più direttori di ricerca, scelti tra gli
studiosi di riconosciuto valore, esperti, cultori della materia o comunque
tra i collaboratori della Fondazione.
Il Direttore degli studi dura in carica per cinque anni. Egli segue l’attività
dei docenti e degli studiosi che prestano la loro opera nell’ambito
delle iniziative della Fondazione, propone al Consiglio direttivo programmi
per le attività di ricerca e d’insegnamento, e riferisce periodicamente
al Consiglio diret-tivo sull’andamento di questa attività.
I direttori di ricerca durano in carica per il tempo strettamente necessario
all’esple-tamento dei programmi di ricerca da loro diretti.
Art. 12
Qualora si renda vacante, per un qual-siasi motivo, uno o più dei
seggi del Consiglio direttivo, i membri restanti prov-vederanno alle nomine
sostitutive con la maggioranza dei voti.
Art. 13 – Il Presidente
Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione con tutti i poteri
ad essa relativi, ivi compreso quello di nominare procuratori generali e
speciali, determinandone le attribuzioni e i poteri di rappresentanza.
Il Presidente convoca e presiede il Consiglio direttivo e il Comitato scientifico.
Il Presidente, coadiuvato dal Segretario generale, cura l’esecuzione
delle deliberazioni del Consiglio direttivo e provvede ai rapporti con le
autorità e le pubbliche amministrazioni.
Il Presidente firma gli atti e quanto occorra per l’esplicitazione
di tutti gli affari che vengono deliberati; sorveglia il buon andamento
amministrativo della Fondazione; cura l’osservanza dello Statuto e
ne promuove la riforma qualora si renda necessario; adotta in caso di urgenza
ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio direttivo.
Il Presidente può delegare parte dei suoi poteri ad altro consigliere,
con i re-lativi poteri di firma.
Art. 14 – Il Comitato scientifico
Il Comitato scientifico è composto da non più di quindici
membri tra i quali en-trano di diritto il Presidente e il Direttore degli
studi.
Gli altri membri durano in carica tre anni, sono riconfermabili e sono scelti
tra gli studiosi, ricercatori o cultori della materia italiani e stra-nieri,
nelle discipline dettate dai fini istitu-zionali.
I direttori di ricerca partecipano alle riunioni del Comi-tato Scientifico
per le questioni connesse ai loro programmi di attività, relativi
alla ri-cerca ad essi affidata.
Art. 15
Le riunioni del Comitato scientifico se-guono le modalità stabilite
con regolamento interno e si svolgono sotto la di-rezione del Presidente
del Consiglio diret-tivo, che è anche presidente del Comitato scientifico.
I membri del Comitato scienti-fico possono farsi rappresentare per delega.
Art. 16
Il Comitato scientifico collabora con il Consiglio direttivo per promuovere
ed inco-raggiare le attività che si svolgono nell’ambito della
Fondazione.
In particolare, il Comitato scientifico esprime pareri su:
- i programmi per le attività di studio, di ricerca e di formazione;
- i criteri di merito per le assegna-zioni delle borse di studio della Fondazione
e per l’assegnazione dei premi;
- la pubblicazione dei lavori di maggiore dignità teorica e scientifica,
ivi compresi quelli che concludono le ricerche svolte nell’ambito
della Fondazione;
- le norme per il funzionamento della Bi-blioteca della Fondazione.
Art. 17 – Il Collegio dei revisori dei conti
Il Collegio dei revisori dei conti è compo-sto da tre membri nominati
dal Consiglio Direttivo fra persone di adeguata professionalità ed
iscritte all’Albo dei revisori dei conti: il Collegio dei revisori
dura in carica tre anni.
I revisori dei conti provvedono al riscon-tro degli atti di gestione, accertano
la rego-lare tenuta delle scritture e la fondatezza delle valutazioni patrimoniali,
esprimono il loro avviso, mediante apposita relazione, sul bilancio preventivo
e su quello consun-tivo ed effettuano verifiche di cassa.
I revisori dei conti hanno facoltà di assi-stere alle riunioni del
Consiglio direttivo.
Art. 18 – Modifiche statutarie
Le modifiche al presente atto verranno deliberate dal Consiglio direttivo
sempre a maggioranza assoluta di voti.
Art. 19 – Scioglimento
In caso di scioglimento della Fondazione, per qualunque causa, il patrimonio
verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio direttivo, ad altri
enti che perseguano attività analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.
Art. 20 – Clausola
Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni
del codice civile e le norme vigenti in materia.
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